Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni).

      1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

      2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, il comma 1 è abrogato.
      3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

 

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«ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».
      4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

      «Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
      3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1.  L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di

 

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servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

      5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150» sono soppresse;

          b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

          c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

          d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

      6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».
      7. Al capo II del titolo I del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

      «Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.
      2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

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      8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione

 

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o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto»;

          d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

      «3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
      3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

      9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.
      2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

 

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      10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

          b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

          a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

          b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

          c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

      1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

      11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

 

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      12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

      «Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.
      3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

 

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      Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
      2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.
      3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

      Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

          a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

          b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

          c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

 

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      13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

          b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

          c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

      14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

          b) il comma 2 è abrogato.

      15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

      16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

 

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      17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».
      18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

      19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

          b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

          c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

          d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

      20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47

 

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a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, e da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103 e da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 1 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.